(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 5
                        del 20 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  sensi  di  quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 207, e per il  periodo  di  validita'  della
legge  stessa,  per  esigenze  organizzative  i  concorsi pubblici di
ammissione all'impiego del personale delle  unita'  sanitarie  locali
sono  indetti  ed espletati dalle unita' sanitarie locali individuate
nella tabella allegata alla  presente  legge,  previo  assenso  delle
unita'  sanitarie  locali  interessate,  limitatamente alle posizioni
funzionali indicate all'art. 20  della  legge  regionale  18  gennaio
1985,  n.  10,  nonche' alle posizioni funzionali di cui alla tabella
"1", quadro I, operatore professionale collaboratore ed alla  tabella
"2",  quadro I, operatore professionale collaboratore dell'allegato 1
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
   2.  A  tal  fine, le unita' sanitarie locali comprese negli ambiti
territoriali indicati  nella  tabella  di  cui  al  comma  precedente
comunicano  il  fabbisogno  di  personale,  distinto per qualifiche e
posizione funzionale, all'unita' sanitaria locale  individuata  nella
tabella  stessa,  la  quale,  previa  formale  richiesta e successiva
autorizzazione regionale ai sensi dell'art.  9,  primo  comma,  della
legge  20 maggio 1985, n. 207, indice ed espleta il pubblico concorso
secondo le procedure e  le  modalita'  di  svolgimento  previste  dal
citato art. 9.
   3.  Per  l'espletamento  delle  procedure concorsuali delle unita'
sanitarie locali comprese nel territorio del comune  di  Roma,  resta
fermo  quanto  disposto  all'art.  22 della legge regionale 7 gennaio
1987, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.