(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, e per il periodo di validita' della legge stessa, per esigenze organizzative i concorsi pubblici di ammissione all'impiego del personale delle unita' sanitarie locali sono indetti ed espletati dalle unita' sanitarie locali individuate nella tabella allegata alla presente legge, previo assenso delle unita' sanitarie locali interessate, limitatamente alle posizioni funzionali indicate all'art. 20 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10, nonche' alle posizioni funzionali di cui alla tabella "1", quadro I, operatore professionale collaboratore ed alla tabella "2", quadro I, operatore professionale collaboratore dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. A tal fine, le unita' sanitarie locali comprese negli ambiti territoriali indicati nella tabella di cui al comma precedente comunicano il fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e posizione funzionale, all'unita' sanitaria locale individuata nella tabella stessa, la quale, previa formale richiesta e successiva autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, indice ed espleta il pubblico concorso secondo le procedure e le modalita' di svolgimento previste dal citato art. 9. 3. Per l'espletamento delle procedure concorsuali delle unita' sanitarie locali comprese nel territorio del comune di Roma, resta fermo quanto disposto all'art. 22 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.